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IMMOBILI DI PREGIO: COSA SONO E COME SONO REGOLATI

Secondo l'articolo 6 del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969 definisce “abitazione di lusso” le singole unità immobiliari che hanno superficie utile complessiva superiore a 240 mq, il cui computo va effettuato escludendo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine.

Immobili di prego: le classificazioni catastali

Il Decreto Ministeriale del 1969 è piuttosto esaustivo nel definire le caratteristiche delle abitazioni di lusso ma importanti indicazioni in merito si possono trovare anche nelle classificazioni catastali. Anzi, per effetto dell'art. 33 del dlgs 175/2014, ad oggi, è la classificazione catastale a essere considerata in via quasi esclusiva per la determinazione del regime fiscale soprattutto nell'ambito della prima casa. Per il catasto, sono considerati di lusso gli immobili rientranti nelle categorie:

- A/1: edifici di tipo signorile, ossia sussistenti in aree considerate di pregio per la presenza di parchi e/o giardini che vantano finiture superiori alla media;

- A/8: unità immobiliari realizzate all'interno di ville, ossia immobili residenziali che tra le loro pertinenze possono vantare un parco o un giardino, che vantano finiture di pregio;

- A/9: castelli e palazzi di pregio storico e artistico, la cui ripartizione interna e l'ampiezza dei volumi non rientra tra i modelli tipo delle abitazioni categorizzate. Queste soluzioni costituiscono principalmente un'unica unità immobiliare.

Tutte le abitazioni che secondo il catasto sono collocate in una di queste categorie catastali sono da considerarsi come immobili di pregio e, pertanto, non possono godere dei privilegi fiscali e dell'esclusione delle imposte.

 

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